Art. 30

Gestione indiretta

In vigore dal 26 nov 2018
Gestione indiretta 1.   Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si applicano gli articoli da 154 a 159 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Ai fini dell'articolo 158 di tale regolamento, la gestione indiretta con i paesi terzi può anche assumere la forma di una convenzione di finanziamento conclusa con l'organizzazione o l'organismo competente a livello regionale o intra-ACP. 2.   Le entità che eseguono i fondi dell'11o FES garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all'articolo 155, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 su base annua. Il parere di audit è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nel fornire la garanzia di affidabilità della Commissione. Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti v) e vi), di tale regolamento incaricate dalla Commissione dei compiti di esecuzione del bilancio possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì eseguire i fondi dell'11o FSE attraverso i loro servizi e organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi. 3.   Se l'11o FES è applicato in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM o le loro organizzazioni regionali, fatte salve le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione: a) procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici a norma degli articoli da 101, fatti salvi i paragrafi 7 e 9, a 106 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 del TFUE; b) può, qualora le circostanze lo richiedano, irrogare sanzioni amministrative o pecuniarie, o entrambe, nei confronti dei partecipanti o dei destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché nei confronti di altre entità o persone che si trovano, rispetto all'amministrazione aggiudicatrice, in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alle stesse condizioni previste agli articoli da 135 a 143 di tale regolamento. La convenzione di finanziamento contiene disposizioni a tal fine.
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