Art. 29

Disposizioni generali sugli strumenti di finanziamento

In vigore dal 26 nov 2018
Disposizioni generali sugli strumenti di finanziamento 1.   Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme: a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione; b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o di una rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali; c) meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o in una rispettiva regione, e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico; d) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato; e) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM; f) abbuoni di interesse. 2.   Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 30 a 37, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso: a) alleviamento del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale; b) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di: i) programmi settoriali di sostegno alle importazioni in natura; ii) programmi settoriali di importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; o iii) programmi generali di sostegno alle importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti. 3.   L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, da regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti. Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni. 4.   Le azioni finanziate a titolo dell'11o FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione deve essere scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che sia sempre possibile individuare la destinazione finale del finanziamento. Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo che non sia più possibile individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. 5.   Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvale delle esperienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condivide.
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