Art. 23

Altre operazioni di entrata

In vigore dal 26 nov 2018
Altre operazioni di entrata 1.   Si applicano gli articoli 97, 98 e 99, l'articolo 100, paragrafo 1 e l'articolo 100 paragrafo 2, primo comma, l'articolo 101, paragrafi da 1 a 6, gli articoli da 102 a 107 e l'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del TFUE. 2.   Per quanto riguarda l'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il riferimento alle risorse proprie si intende fatto ai contributi degli Stati membri di cui all' del presente regolamento. 3.   Ai recuperi in euro si applica l'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Per i recuperi in valuta locale si applica utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta vigente il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.
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