Art. 2

Riso

In vigore dal 23 nov 2018
Riso 1.   In deroga all', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 6 dicembre 2019, ora di Bruxelles. 2.   In deroga all', paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 6 dicembre 2019, ora di Bruxelles.
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Riso (Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1872) — Testo vigente | Portale Normativo