Art. 1
Cereali
In vigore dal 23 nov 2018
Cereali
1. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.
2. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.
3. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.
4. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.
5. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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