Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 21 nov 2018
Oggetto e ambito di applicazione
La BCE esercita la discrezionalità conferita alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 575/2013 in relazione alla soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato. Il presente regolamento si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e a prescindere dal metodo utilizzato per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
Storico versioni
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