Art. 3
Articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013: soglia per la valutazione della rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato
In vigore dal 21 nov 2018
Articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013: soglia per la valutazione della rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato
1. Ai fini dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi valutano la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato rispetto alla soglia di seguito indicata, che comprende due componenti:
a)
un limite espresso dalla somma di tutti gli importi in arretrato dovuti dal debitore all'ente creditizio, all'impresa madre di tale ente creditizio o a una delle sue filiazioni (di seguito l'«obbligazione creditizia in arretrato»), pari:
i)
per le esposizioni al dettaglio, a EUR 100;
ii)
per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, a EUR 500; e
b)
un limite espresso dal rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente creditizio, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale, pari all'1 %.
2. Agli enti creditizi che applicano la definizione di default di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 alle esposizioni al dettaglio a livello di una singola linea di credito, le soglia di cui al paragrafo 1 si applica al livello delle singola linea di credito concessa al debitore dall'ente creditizio, dall'impresa madre o da una delle sue filiazioni.
3. Si considera intervenuto un default quando entrambi i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, sono superati per 90 giorni consecutivi.
Storico versioni
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