Art. 8

Valutazione e orientamenti

In vigore dal 14 nov 2018
Valutazione e orientamenti 1.   Entro il 29 novembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui valuta l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda: a) l'applicazione del presente regolamento, in particolare agli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali, in considerazione degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici suscettibili di ampliare le possibilità di de-anonimizzazione dei dati; b) l'applicazione da parte degli Stati membri dell', paragrafo 1, in particolare l'eccezione relativa ai motivi di pubblica sicurezza; nonché c) l'elaborazione e l'effettiva attuazione dei codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1. 3.   Entro il 29 maggio 2019 la Commissione pubblica orientamenti informativi sull'interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto concerne gli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali.
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