Art. 4

Libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione

In vigore dal 14 nov 2018
Libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione 1.   Gli obblighi di localizzazione di dati sono vietati a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità. Il primo comma del presente paragrafo fa salvo il paragrafo 3 e gli obblighi di localizzazione dei dati stabiliti sulla base del diritto vigente dell'Unione. 2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite agli della direttiva (UE) 2015/1535. 3.   Entro il 30 maggio 2021, gli Stati membri provvedono a abrogare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati vigente stabilito da una legge, da un regolamento o da una disposizione amministrativa di carattere generale che non sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo. Entro il 30 maggio 2021, se uno Stato membro ritiene che una vigente misura contenente un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo e possa pertanto rimanere in vigore, esso comunica tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, la Commissione, entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, esamina la conformità della misura con il paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, presenta osservazioni allo Stato membro interessato, ove necessario, con la raccomandazione di modificare o abrogare la misura. 4.   Gli Stati membri rendono pubbliche informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati stabiliti da una legge, da un regolamento o da una disposizione amministrativa di carattere generale e applicabili nel loro territorio mediante un portale unico nazionale on line che tengono aggiornato oppure forniscono informazioni aggiornate circa tali obblighi di localizzazione dei dati a un punto informativo centrale istituito da un altro atto dell'Unione. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale unico di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web, insieme a un elenco consolidato e periodicamente aggiornato di tutti gli obblighi di localizzazione dei dati di cui al paragrafo 4, comprese informazioni sintetiche su tali obblighi.
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