Art. 54

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione e ai gruppi consultivi

In vigore dal 14 nov 2018
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione e ai gruppi consultivi 1.   I membri, il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione, nominati rispettivamente sulla base degli del regolamento (UE) n. 1077/2011, continuano a esercitare le loro funzioni per la durata restante del loro mandato. 2.   I membri, i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi consultivi nominati sulla base dell’ del regolamento (UE) n. 1077/2011 continuano a esercitare le loro funzioni per la durata restante del loro mandato.
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