Art. 3

In vigore dal 18 ott 2018
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/683 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'importo definitivo espresso in EUR per unità dei dazi antidumping di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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