Art. 2
In vigore dal 18 ott 2018
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
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non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017;
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non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
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ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo rilevante nell'Unione,
la Commissione può modificare l', paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore a 49,31 EUR per unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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