Art. 6

In vigore dal 15 ott 2018
1.   L', paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi che ricevono fondi trasferiti da terzi sui conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco accreditino tali fondi sui conti congelati, purché anche i versamenti siano congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni. 2.   L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'allegato I; o c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.
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