Art. 2
In vigore dal 15 ott 2018
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell', paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, come:
a)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività:
i)
produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;
ii)
uso di armi chimiche; o
iii)
qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;
b)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e
c)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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