Art. 15

In vigore dal 15 ott 2018
1.   La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono: a) l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni dell'Unione, entrambi pubblicamente disponibili; b) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come «responsabile del trattamento» per la Commissione ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
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