Art. 42
Notifica dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi
In vigore dal 12 set 2018
Notifica dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi
Quando un’autorizzazione ai viaggi è annullata o revocata, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una notifica comprendente:
a)
un’attestazione chiara dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
b)
un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha annullato o revocato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo;
c)
un’attestazione dei motivi dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione dei motivi applicabili tra quelli elencati all’, paragrafi 1 e 2, in modo da consentire al richiedente di presentare ricorso;
d)
le informazioni sul diritto di presentare ricorso e sul relativo termine; un link alle informazioni di cui all’, paragrafo 7, sul sito web;
e)
la chiara attestazione che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di soggiorno che deve essere soddisfatta per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
f)
informazioni sulle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679 e sui dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati e dell’autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1240:oj#art-42