Art. 2

In vigore dal 14 ago 2018
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 5 marzo 2019. Tuttavia: 1) l', paragrafo 2, lettera c), l', paragrafo 7, e l'allegato IV, punto 1, si applicano a decorrere dal 5 settembre 2018; 2) per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT e di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri: a) il requisito in base al quale l'autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III (parte 66) come nuove o convertite, a norma del punto 66.A.70 del suddetto allegato, si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019; b) il requisito in base al quale il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66), stabilito ai punti M.A.606(g) e M.A.801(b)(2) dell'allegato I (parte M) e al punto 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145), si applica a decorrere dal 1o ottobre 2020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1142:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1142 — Testo vigente | Portale Normativo