Art. 2
In vigore dal 14 ago 2018
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 marzo 2019.
Tuttavia:
1)
l', paragrafo 2, lettera c), l', paragrafo 7, e l'allegato IV, punto 1, si applicano a decorrere dal 5 settembre 2018;
2)
per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT e di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri:
a)
il requisito in base al quale l'autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III (parte 66) come nuove o convertite, a norma del punto 66.A.70 del suddetto allegato, si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019;
b)
il requisito in base al quale il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66), stabilito ai punti M.A.606(g) e M.A.801(b)(2) dell'allegato I (parte M) e al punto 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145), si applica a decorrere dal 1o ottobre 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1142:oj#art-2