Art. 1

In vigore dal 14 ago 2018
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: 1) all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Finché al presente regolamento non saranno aggiunti requisiti specifici per il personale autorizzato a certificare in relazione ai componenti, i requisiti stabiliti nella legislazione nazionale in vigore nel pertinente Stato membro continuano ad applicarsi, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.»; 2) l'articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa; b) il paragrafo 5 è soppresso; c) è inserito il seguente paragrafo 7: «7.   In deroga al paragrafo 1, per velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5 700 kg, plurimotore turboelica, non utilizzati in operazioni commerciali, i punti M.A.201(g)(2) e (g)(3) dell'allegato I (parte M) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.»; 3) l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. 4) L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. 5) L'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento. 6) L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento. 7) L'allegato V bis (parte T) è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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