Art. 1
In vigore dal 14 ago 2018
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Finché al presente regolamento non saranno aggiunti requisiti specifici per il personale autorizzato a certificare in relazione ai componenti, i requisiti stabiliti nella legislazione nazionale in vigore nel pertinente Stato membro continuano ad applicarsi, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.»;
2)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;
b)
il paragrafo 5 è soppresso;
c)
è inserito il seguente paragrafo 7:
«7. In deroga al paragrafo 1, per velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5 700 kg, plurimotore turboelica, non utilizzati in operazioni commerciali, i punti M.A.201(g)(2) e (g)(3) dell'allegato I (parte M) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.»;
3)
l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
4)
L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
5)
L'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
6)
L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.
7)
L'allegato V bis (parte T) è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1142:oj#art-1