Art. 2
In vigore dal 13 ago 2018
Lo studio contenuto nel fascicolo di domanda, in base al quale il nuovo alimento di cui all' è stato sottoposto a valutazione da parte dell'Autorità, che secondo il richiedente rispetta i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non è utilizzato a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Desert Labs, Ltd.
Storico versioni
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