Art. 1

In vigore dal 13 ago 2018
1.   Le parti aeree essiccate di Hoodia parviflora, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inserite nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente: società: Desert Labs, Ltd.; indirizzo: Kibbutz Yotvata, 88820, Israele è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per lo stesso nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell' del presente regolamento o con il consenso di Desert Labs, Ltd. 3.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. 4.   L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2018/1133 — Testo vigente | Portale Normativo