Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 18 lug 2018
Misure transitorie 1.   I fornitori di servizi ATM/ANS adottano le misure necessarie a garantire una transizione agevole e sicura alla fornitura dei loro servizi tramite l'uso della navigazione basata sulle prestazioni in conformità all'. Tali misure comprendono l'istituzione e l'attuazione di un piano di transizione. I fornitori di servizi ATM/ANS tengono aggiornati i loro piani di transizione. Il piano di transizione deve essere coerente con il piano generale ATM europeo e i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 2.   Per la redazione del progetto dei piani di transizione e di tutti gli aggiornamenti di rilievo, i fornitori di servizi ATM/ANS consultano tutte le parti elencate di seguito e all'occorrenza tengono conto delle loro osservazioni: a) gestori aeroportuali, utenti dello spazio aereo e organizzazioni che rappresentano tali utenti dello spazio aereo interessate dai servizi da loro forniti; b) il gestore della rete di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 667/2011; c) i fornitori di servizi ATM/ANS che forniscono i loro servizi nei blocchi di spazio aereo adiacenti. 3.   Una volta effettuata la consultazione di cui al paragrafo 2, i fornitori di servizi ATM/ANS inoltrano all'autorità competente responsabile dello spazio aereo interessato i risultati della consultazione e il progetto del piano di transizione, o il progetto di aggiornamento di rilievo di tale piano. L'autorità competente verifica che il progetto del piano di transizione, o il progetto di aggiornamento di rilievo di tale piano, sia conforme ai requisiti del presente regolamento e in particolare che tenga conto, all'occorrenza, delle opinioni degli utenti dello spazio aereo, comprese quelle degli operatori di aeromobili di Stato. Lo Stato membro cui appartiene l'autorità competente può disporre che tale verifica sia effettuata in coordinamento con altre autorità pertinenti dello Stato membro interessato. La stessa autorità competente informa senza indebito ritardo i fornitori di servizi ATM/ANS dell'esito della verifica. I fornitori di servizi ATM/ANS non possono istituire o attuare il piano di transizione o l'aggiornamento di rilievo dello stesso prima di essere stati informati da detta autorità competente che il progetto del piano di transizione o dell'aggiornamento significativo dello stesso è stato approvato.
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