Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 18 lug 2018
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni.
2. Il presente regolamento si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e ai gestori aeroportuali (di seguito «fornitori di servizi ATM/ANS») responsabili di attuare procedure di avvicinamento strumentale o rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo (ATS) e che forniscono i propri servizi:
a)
nello spazio aereo al di sopra del territorio al quale si applica il trattato;
b)
in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri siano responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
Storico versioni
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