Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 18 lug 2018
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni. 2.   Il presente regolamento si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e ai gestori aeroportuali (di seguito «fornitori di servizi ATM/ANS») responsabili di attuare procedure di avvicinamento strumentale o rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo (ATS) e che forniscono i propri servizi: a) nello spazio aereo al di sopra del territorio al quale si applica il trattato; b) in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri siano responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
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