Art. 268

Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

In vigore dal 18 lug 2018
Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere qualsiasi informazione o chiarimento pertinente.
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Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (Art. 268 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo