Art. 267
Procedura di informazione tempestiva e procedura di approvazione preventiva
In vigore dal 18 lug 2018
Procedura di informazione tempestiva e procedura di approvazione preventiva
1. La procedura di informazione tempestiva prevista all’, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all’, paragrafi 3 e 4, non si applicano all’acquisizione di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico.
2. La procedura di informazione tempestiva prevista all’, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all’, paragrafi 3 e 4, si applicano anche agli edifici residenziali se l’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini tali elementi durante lo stesso periodo ecceda l’importo di 2 000 000 EUR e detto prezzo rappresenti più del 110 % dell’indice locale dei prezzi d’acquisto o di locazione di beni immobili analoghi. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all’istituzione dell’Unione responsabile di trasmettere le informazioni relative agli edifici residenziali.
3. In circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni tempestive di cui all’, paragrafo 2, relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell’Unione o uffici dell’Unione ubicati in paesi terzi possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare a norma dell’, paragrafo 3. In tali casi le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva sono espletate quanto prima.
Per i progetti di edilizia residenziale in paesi terzi, le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva si svolgono congiuntamente.
4. La procedura di approvazione preventiva prevista all’, paragrafi 3 e 4, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare.
Storico versioni
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