Art. 6
In vigore dal 17 lug 2018
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni delle 23 categorie di prodotti di cui all'allegato I originarie di uno dei paesi in via di sviluppo, come specificato nell'allegato IV, non sono soggette né ai contingenti tariffari né al dazio supplementare di cui all'.
2. Per ciascuna delle 23 categorie di prodotti, l'allegato IV specifica i paesi di origine in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all'.
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