Art. 4
In vigore dal 17 lug 2018
Le importazioni di categorie di prodotti di cui all' già in transito verso l'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione non sono assegnate ai contingenti tariffari e non sono soggette al dazio supplementare di cui all', e possono essere immesse in libera pratica.
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