Art. 3

In vigore dal 17 lug 2018
L', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010) e originarie della Repubblica popolare cinese.»
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Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1012 — Testo vigente | Portale Normativo