Art. 2
In vigore dal 17 lug 2018
1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:
a)
richiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
b)
presentare le loro osservazioni scritte alla Commissione; e
c)
richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni in merito all'applicazione delle misure provvisorie.
Storico versioni
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