Art. 12

In vigore dal 16 lug 2018
1.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all', esso modifica di conseguenza l'allegato I. 2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni. 3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato. 4.   L'elenco riportato nell'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. 5.   La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
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