Art. 2
In vigore dal 16 lug 2018
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell', paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1006, come:
a)
responsabili di compromettere lo stato di diritto o di ostacolare una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
b)
coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
c)
associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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