Art. 2

Dati idonei e verificabili

In vigore dal 13 lug 2018
Dati idonei e verificabili 1.   L'amministratore di un indice di riferimento garantisce di avere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per verificare i seguenti aspetti in relazione ai dati utilizzati per l'indice di riferimento, nella misura in cui tali aspetti siano applicabili ai dati in questione: (a) se il notificatore sia autorizzato a fornire i dati per conto del contributore conformemente ai requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011; (b) se i dati vengano forniti dal contributore di dati, o selezionati da una fonte indicata dall'amministratore, entro il termine prescritto dall'amministratore; (c) se i dati vengano forniti dal contributore di dati nel formato specificato dall'amministratore; (d) se la fonte dei dati sia una delle fonti elencate all', paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/1011; (e) se la fonte dei dati sia affidabile; (f) se i dati soddisfino i requisiti di cui alla metodologia dell'indice di riferimento, in particolare i requisiti relativi alla moneta o all'unità di misura, ai termini e ai tipi di controparti; (g) se le soglie per la quantità dei dati ed eventuali norme pertinenti per la qualità dei dati siano soddisfatte conformemente alla metodologia; (h) se la priorità di utilizzo delle diverse tipologie di dati sia applicata conformemente alla metodologia; (i) se l'eventuale discrezionalità o giudizio esercitati nella contribuzione dei dati siano conformi alle regole chiare previste nella metodologia e alle politiche che devono essere stabilite nel codice di condotta per l'indice di riferimento. 2.   Gli amministratori effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1 su base regolare. Gli amministratori di indici di riferimento critici effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), prima della pubblicazione dell'indice di riferimento o della sua messa a disposizione del pubblico.
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