Art. 3
In vigore dal 20 giu 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 è così modificato:
1)
il considerando 12 è sostituito dal seguente:
«Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se o in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbero essere applicati con effetto immediato dazi ad valorem massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.»;
2)
all', la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«nella prima fase sono applicati dazi ad valorem supplementari massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018.»;
3)
nell'allegato I, il dazio supplementare per il codice NC 9504 40 00 è così modificato:
l'aliquota «25 %» è sostituita dall'aliquota «10 %».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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