Art. 2
In vigore dal 20 giu 2018
L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente:
a)
nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b)
nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato,
—
a decorrere dal 1o giugno 2021, oppure
—
se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.
Storico versioni
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