Art. 36
Onorari dei membri della commissione di ricorso
In vigore dal 13 giu 2018
Onorari dei membri della commissione di ricorso
1. I membri della commissione di ricorso hanno diritto al pagamento di onorari per l'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri della commissione di ricorso, sulla base del regime di onorari di cui all'allegato.
2. I membri della commissione di ricorso hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (viaggio, alloggio e indennità giornaliere). Il consiglio direttivo dell'Agenzia stabilisce regole dettagliate applicabili al calcolo di tali importi.
Storico versioni
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