Art. 35
Spese di partecipazione
In vigore dal 13 giu 2018
Spese di partecipazione
1. Gli intervenienti sostengono le proprie spese.
2. I ricorrenti vincitori che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso.
3. I testimoni che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso.
4. Gli esperti hanno diritto al pagamento di onorari per i loro servizi sulla base delle tariffe per gli esperti che assistono l'Agenzia e al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio.
5. Il consiglio direttivo dell'Agenzia stabilisce regole dettagliate applicabili a tali rimborsi e pagamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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