Art. 35

Spese di partecipazione

In vigore dal 13 giu 2018
Spese di partecipazione 1.   Gli intervenienti sostengono le proprie spese. 2.   I ricorrenti vincitori che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso. 3.   I testimoni che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso. 4.   Gli esperti hanno diritto al pagamento di onorari per i loro servizi sulla base delle tariffe per gli esperti che assistono l'Agenzia e al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio. 5.   Il consiglio direttivo dell'Agenzia stabilisce regole dettagliate applicabili a tali rimborsi e pagamenti.
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