Art. 2
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
In vigore dal 7 giu 2018
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
Nel regolamento (CE) n. 606/2009 è inserito il seguente articolo 12 bis:
«Articolo 12 bis
Notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
1. Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo notificano alla Commissione prima di adottare la decisione. Nella notifica gli Stati membri specificano le percentuali di innalzamento dei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le regioni e le varietà interessate dalla decisione e trasmettono dati e prove a dimostrazione delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli subite nelle regioni interessate.
2. La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 (*1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 (*2).
3. La notifica è trasmessa dalla Commissione alle autorità degli altri Stati membri mediante il sistema d'informazione predisposto dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:1146:oj#art-2