Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

In vigore dal 7 giu 2018
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Applicazione dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % 1.   L'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo – o parte di esso – presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso se: a) le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte per ogni anno di attuazione del programma operativo e fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento; b) la richiesta è presentata da un'organizzazione di produttori riconosciuta al momento della presentazione del programma operativo. 2.   Ai fini dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo o parte di esso, il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola da parte delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Tuttavia, gli Stati membri che applicano il metodo alternativo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 calcolano il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno in cui l'aiuto è stato approvato a norma dell'articolo 8 del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri comunicano all'organizzazione di produttori richiedente l'importo approvato dell'aiuto, compreso l'importo dell'aumento concesso a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento. 4.   Per ogni anno del programma operativo gli Stati membri accertano che siano soddisfatte le condizioni di aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.»; 2) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una descrizione della situazione iniziale basata, nel caso, sugli indicatori di cui all'allegato II, tabella 4.1.»; 3) all'articolo 9, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto per le azioni attuate a livello di organizzazioni di produttori nello Stato membro in cui sono riconosciute. Se sono socie di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori trasmettono copia della domanda allo Stato membro in cui l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha sede. 7.   L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori presenta domanda di aiuto per le azioni attuate a livello dell'associazione transnazionale nello Stato membro in cui l'associazione ha sede. Gli Stati membri assicurano che non vi sia rischio di doppio finanziamento.»; 4) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli, quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure. L'obiettivo principale delle misure è la promozione della competitività dei prodotti commercializzati dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi. Gli obiettivi specifici delle misure di promozione e di comunicazione applicate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sono: a) sensibilizzare il pubblico alla qualità dei prodotti agricoli dell'Unione e alle norme di qualità applicabili alla loro produzione nell'Unione; b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione e sensibilizzare il pubblico alle loro qualità all'interno e all'esterno dell'Unione; c) sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione; d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; e e) contribuire al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi.»; 5) il capo III è soppresso; 6) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori riconosciuti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. La struttura della relazione annuale è riportata nell'allegato II del presente regolamento. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata.»; 7) all'articolo 33, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori: a) ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio a livello dell'associazione transnazionale e al fondo di esercizio dell'associazione transnazionale nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi e b) provvede al coordinamento dei controlli e dei pagamenti per quanto riguarda le azioni del programma operativo dell'associazione transnazionale eseguite al di fuori del territorio dello Stato membro in cui ha sede. 4.   Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali e la strategia nazionale dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di aiuto conformemente all'articolo 9, paragrafi 6 e 7. Tuttavia, le misure ambientali e fitosanitarie e quelle di prevenzione e di gestione delle crisi sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui sono effettivamente attuate.»; 8) all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto, salvo se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio addizionale all'importazione sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.»; 9) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1146:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo