Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 giu 2018
Disposizioni transitorie Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4) o del regolamento delegato (UE) 2017/891 prima del 20 gennaio 2018 continua ad essere attuato fino alla scadenza alle condizioni applicabili prima del 1o gennaio 2018. Tuttavia, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, gli Stati membri possono approvare modifiche dei programmi operativi approvati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o del regolamento delegato (UE) 2017/891 prima del 20 gennaio 2018. Le suddette modifiche sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, del regolamento delegato (UE) 2017/891 come modificato dall' del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 (5).
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