Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891

In vigore dal 7 giu 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato: 1) l', lettera e), è sostituito dal testo seguente: «e)   “associazione transnazionale di organizzazioni di produttori”: qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni o associazioni aderenti è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;» 2) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 12 Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori 1.   Quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono: a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda; b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi; c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione. 2.   La percentuale della produzione commercializzata dai soci produttori al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1, non supera il 25 % in volume o in valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale di produzione inferiore a quella di cui al primo comma, che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (*1) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono. (*1)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).»;" 3) all'articolo 22, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori.»; 4) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (*2) possono attuare un programma operativo nello stesso periodo a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché per ciascuna determinata azione i beneficiari ricevano il sostegno nell'ambito di un solo regime. (*2)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).»;" 5) all'articolo 31, paragrafo 6, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate approvate nel relativo programma operativo.»; 6) al titolo II, capo III, la sezione 3 è sostituita dalla seguente: « Sezione 3 Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione Articolo 40 Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione 1.   Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e per la ricostituzione di tali fondi, secondo quanto previsto all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno non supera complessivamente il 5 %, il 4 % o il 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo. 3.   Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 una sola volta e solo entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio dei fondi di mutualizzazione, il sostegno è pari al 4 % o al 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo. 4.   Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione.»; 7) al titolo II, capo III, è aggiunta la seguente sezione 8: « Sezione 8 Sostegno connesso all'orientamento Articolo 51 bis Applicazione di misure di orientamento 1.   Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammissibili al sostegno le seguenti misure di orientamento: a) lo scambio di buone prassi connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che aiutino le organizzazioni di produttori riconosciute, i gruppi di produttori o i singoli produttori a beneficiare dell'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi; b) le iniziative che promuovono la creazione di nuove organizzazioni di produttori, la fusione di quelle esistenti o consentono ai singoli produttori di aderire a un'organizzazione di produttori esistente; c) la creazione di opportunità di messa in rete per i prestatori e i beneficiari di servizi di orientamento, al fine di rafforzare in particolare i canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi. 2.   Il prestatore di orientamento è l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione di produttori. Il prestatore di orientamento è il beneficiario del sostegno per le misure di orientamento. 3.   Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori riconosciuta o un gruppo di produttori riconosciuto situata/o in regioni con un tasso di organizzazione inferiore al 20 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo. I singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni, possono essere beneficiari di orientamento anche se situati in regioni con tasso di organizzazione superiore al 20 %. 4.   Le spese connesse all'orientamento rientrano nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le spese ammissibili connesse all'orientamento sono elencate nell'allegato III del presente regolamento. Tutte le spese indicate nell'allegato III sono versate al prestatore di orientamento. 5.   Le misure di orientamento non possono essere esternalizzate.»; 8) l'articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Condizioni per l'applicazione dell'aiuto finanziario nazionale 1.   Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati da: a) organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e b) gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti a noma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ai fini del calcolo, il valore determinato secondo quanto disposto al primo comma è diviso per il valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione. 2.   Il valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni, associazioni e gruppi sono riconosciuti. L'articolo 22 si applica mutatis mutandis. Ai fini del calcolo del valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 3.   Soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui al paragrafo 4 beneficiano di un aiuto finanziario nazionale. 4.   Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1. Le regioni definite da uno Stato membro non sono modificate per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi. 5.   Prima di concedere l'aiuto finanziario nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'importo dell'aiuto finanziario nazionale da concedere alle organizzazioni di produttori in tali regioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. (*3)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).»;" 9) l'articolo 56 è sostituito dal seguente: «Articolo 56 Indicatori 1.   I programmi operativi e le strategie nazionali sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi operativi, nonché la loro efficienza ed efficacia rispetto a tali obiettivi. 2.   I progressi, l'efficienza e l'efficacia di cui al paragrafo 1 sono valutati per l'intero periodo di attuazione del programma operativo sulla base di indicatori, elencati all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che riguardano le azioni e le misure attuate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e dai gruppi di produttori riconosciuti nel corso dei programmi operativi.»; (10) l'articolo 57 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) forniscano informazioni sugli obblighi di comunicazione.»; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'esercizio di valutazione esamina i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma, sulla base degli indicatori elencati all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.»; ii) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «La relazione di valutazione è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.»; (11) gli allegati II, III e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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