Art. 84
Sanzioni
In vigore dal 30 mag 2018
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, le sanzioni sono proporzionate alla gravità della non conformità e al numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dello Stato membro interessato. Entro il 1o settembre 2020 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. I tipi di violazioni da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici soggetti a sanzioni sono almeno i seguenti:
a)
rilascio di dichiarazioni mendaci durante le procedure di omologazione o l'imposizione di misure correttive o restrittive a norma del capo XI;
b)
falsificazione dei risultati delle prove di omologazione o della vigilanza del mercato;
c)
mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti o al rifiuto o alla revoca del certificato di omologazione UE;
d)
non conformità, da parte dei servizi tecnici, alle prescrizioni concernenti la loro designazione.
3. Oltre ai tipi di violazioni di cui al paragrafo 2, sono soggetti a sanzioni almeno anche i seguenti tipi di violazioni da parte degli operatori economici:
a)
rifiuto di dare accesso a informazioni;
b)
messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti a omologazione senza tale omologazione oppure falsificazione di documenti, certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione a tale scopo.
4. Gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione in merito alle sanzioni applicate l'anno precedente. Qualora non siano state applicate sanzioni in un determinato anno, gli Stati membri non sono tenuti a riferire alla Commissione.
5. La Commissione elabora ogni anno una relazione di sintesi sulle sanzioni applicate dagli Stati membri. La relazione può contenere raccomandazioni per gli Stati membri ed è trasmessa al forum.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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