Art. 85
Sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive a livello di Unione
In vigore dal 30 mag 2018
Sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive a livello di Unione
1. Quando la Commissione adotta decisioni in conformità dell', può imporre sanzioni amministrative agli operatori economici interessati per non conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Le sanzioni amministrative previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell' per la stessa violazione. Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme.
La Commissione può non avviare, ricominciare ex novo o proseguire procedimenti nei confronti di operatori economici ai sensi del presente articolo per violazioni del presente regolamento per le quali gli operatori economici interessati sono stati sanzionati o dichiarati non responsabili in conformità dell' in forza di una precedente decisione non più impugnabile.
2. La Commissione adotta, sulla base dei principi di cui al paragrafo 3 del presente articolo atti delegati conformemente all' che integrino il presente regolamento stabilendo la procedura relativa alle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi:
a)
la procedura della Commissione rispetta il diritto a una buona amministrazione, in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e dei segreti commerciali;
b)
nel calcolare la sanzione amministrativa appropriata la Commissione si ispira ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti della violazione, la buona fede dell'operatore economico, il suo grado di diligenza e di cooperazione, la ripetizione, la frequenza o la durata della violazione, nonché precedenti sanzioni irrogate nei confronti dello stesso operatore economico;
c)
le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e, se del caso, prevedendo anche la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati entrate del bilancio generale dell'Unione.
Storico versioni
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