Art. 3
Presentazione delle informazioni
In vigore dal 28 mag 2018
Presentazione delle informazioni
1. Le informazioni fornite a norma dell' sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell' appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell' appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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