Art. 2
Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario
In vigore dal 28 mag 2018
Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:
a)
con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
i)
«UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
ii)
una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
iii)
la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
iv)
uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v)
una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
vi)
il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
b)
oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Storico versioni
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