Art. 1
In vigore dal 28 mag 2018
Il regolamento delegato (UE) 2015/2195 è così modificato:
1)
l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
2)
l’allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
3)
l’allegato V del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
4)
l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
5)
l’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
6)
l’allegato XV del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
7)
il testo dell’allegato VII del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XVI;
8)
il testo dell’allegato VIII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) delegato 2015/2195 come allegato XVII;
9)
il testo dell’allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XVIII;
10)
il testo dell’allegato X del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XIX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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