Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 mag 2018
Il regolamento delegato (UE) 2015/2195 è così modificato: 1) l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 2) l’allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; 3) l’allegato V del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; 4) l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 5) l’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento; 6) l’allegato XV del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento; 7) il testo dell’allegato VII del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XVI; 8) il testo dell’allegato VIII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) delegato 2015/2195 come allegato XVII; 9) il testo dell’allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XVIII; 10) il testo dell’allegato X del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 come allegato XIX.
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