Art. 14

Segnalazione dei mancati regolamenti

In vigore dal 25 mag 2018
Segnalazione dei mancati regolamenti 1.   I CSD comunicano le informazioni di cui all'allegato I all'autorità competente e alle autorità pertinenti su base mensile ed entro la fine del quinto giorno lavorativo del mese successivo. Dette informazioni includono i pertinenti valori in EUR. La conversione del valore in EUR è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale della BCE dell'ultimo giorno del periodo di riferimento in cui tale tasso di cambio è disponibile. Se richiesto dall'autorità competente, i CSD effettuano segnalazioni con maggiore frequenza e forniscono informazioni supplementari sui mancati regolamenti. 2.   Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD segnalano all'autorità competente e alle autorità pertinenti le informazioni di cui all'allegato II, comprese le misure programmate o adottate dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento dei sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono. I CSD monitorano regolarmente l'applicazione delle misure di cui al primo comma e trasmettono all'autorità competente e alle autorità pertinenti, su richiesta, tutte le pertinenti conclusioni risultanti da detto monitoraggio. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo automatico. 4.   Il valore delle istruzioni di regolamento di cui agli allegati da I a III è calcolato come segue: a) nel caso di istruzioni di regolamento contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante; b) nel caso delle istruzioni di regolamento FOP, il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 3, o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.
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