Art. 2
Relazioni
In vigore dal 7 mag 2018
Relazioni
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel suo piano di gestione di cui all'.
Entro il mese di giugno di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e, per la prima volta, entro il mese di giugno 2019, la Francia trasmette alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici concernente l'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti per la concessione delle deroghe previste dal presente regolamento.
Storico versioni
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