Art. 1
Deroga
In vigore dal 7 mag 2018
Deroga
L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui»:
a)
aventi un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b)
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
c)
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Francia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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