Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 7 mag 2018
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce:
a)
i criteri per determinare i casi in cui è opportuno nominare un punto di contatto centrale a norma dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849;
b)
le norme riguardanti le funzioni del punto di contatto centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:1108:oj#art-1