Art. 3

In vigore dal 19 apr 2018
Le etichette elettroniche RFID che sostituiscono il marchio di conformità riportano, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato. L'equipaggiamento marittimo con etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice in sostituzione del marchio di conformità riporta, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui al punto 3.3 dell'allegato.
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